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di Torino
Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici
(DPCM 5 dicembre 1997).
Il servizio è finalizzato
all'ottenimento dei permessi per la realizzazione ed il
recupero di tutti gli edifici adibiti ad attività umane.
Il DPCM determina i requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro elementi in opera nonché i limiti di
rumorosità delle sorgenti interne agli edifici.
Obblighi:
A partire dalla entrata in vigore del decreto, 20
febbraio 1998, tutti gli edifici di
nuova costruzione (o comunque con data della
Concessione Edilizia successiva al 20/2/98)
sono sottoposti alle prescrizioni del DPCM 5/12/97.
Con circolare del Ministero dell’Ambiente del 9/3/99, si
stabilisce che anche gli edifici esistenti ma
oggetto di totale ristrutturazione debbano
rispettare le medesime prescrizioni.
Il rispetto dei requisiti acustici deve essere garantito
mediante un attestato di conformità, di norma
accompagnato da una valutazione tecnica basata su delle
misurazioni fonometriche eseguite secondo le
corrispondenti norme di buona tecnica ad edificio
ultimato.
Responsabilità:
La responsabilità che un edificio sottoposto al
regime del DPCM 5/12/97 non sia conforme ai valori in
esso definiti, ricade sui seguenti soggetti:
·
il
tecnico professionista che ha compiuto le
valutazioni, qualora non abbia svolto correttamente i
test;
·
il
costruttore, qualora non si sia occupato di far
verificare la conformità dell’edificio con il decreto o
nel caso in cui abbia costruito in modo difforme da
quanto definito nel progetto acustico);
·
il
Comune, nel caso non abbia richiesto la
verifica dei parametri definiti nel DPCM;
·
il
committente, in occasione dell’eventuale
rivendita del proprio immobile, se non si è mai
preoccupato di ottenere il corretto attestato di
conformità. |